Una sentenza dal sapore aspro per i periti estimatori. Si tratta della n. 90 emessa dalla Corte Costituzionale (QUI disponibile per i soci Geo.Val.Esperti), in cui sono sostanzialmente dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile “nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui è stabilito che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima, in relazione agli articoli 3, 36, 41, 97 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario”.
Malgrado sia questo l’esito dell’organo dell’ordinamento italiano sulla inammissibilità degli atti di intervento, nella motivazione è possibile altresì leggere e tenere ben presenti nel futuro alcuni passaggi. In primis, viene sottolineato che spetta alla discrezionalità del Legislatore conformare il diritto del professionista alla remunerazione in misura adeguata per l’opera svolta. Inoltre, viene affermato che il valore di stima è comunque rimesso al ponderato apprezzamento del Giudice, che dovrà vagliare la congruità nel determinare il compenso dell’esperto alla stregua del pregio e dell’utilità dell’opera prestata.
Siamo certi che la questione non possa considerarsi conclusa qui. Sarà cura dell’Associazione Geo.Val.Esperti tenere aggiornati i suoi associati.